L’IBAN virtuale come parte dell’identità digitale aprirebbe la strada a pagamenti più fluidi tra due mondi oggi ancora separati: quello della banca tradizionale e quello della finanza digitale.
L’obiettivo finale è un’esperienza più semplice: inviare e ricevere denaro usando un identificatore chiaro non solo in Europa: il modello potrebbe essere esteso anche ad altri circuiti di pagamento nel mondo.
Per anni gli IBAN virtuali (vIBAN) sono stati usati come numeri-ponte: a un conto di pagamento principale – il cosiddetto conto master – vengono associati molti IBAN aggiuntivi, utili per incassare e riconciliare pagamenti in modo più ordinato. La UIF segnala[1] che questi modelli (spesso indicati come IBAN as a service) possono però generare ambiguità sulla lettura dell’IBAN e, di conseguenza, ostacoli alla tracciabilità dei flussi.
La UIF specifica che la generazione dei vIBAN, “agendo sugli elementi informativi che compongono l’IBAN tradizionale”, “può indurre a interpretazioni errate di queste informazioni e fare insorgere possibili ostacoli nella tracciabilità dei flussi finanziari” e quindi riduzione della capacità dei soggetti obbligati di applicare correttamente i presìdi antiriciclaggio e maggiore difficoltà nella ricostruzione delle operazioni sospette associate a vIBAN.
Cosa sono e come funzionano[2]
Un IBAN virtuale[3] ha lo stesso formato di un IBAN tradizionale. Per chi invia il pagamento non c’è alcuna differenza visibile. Il pagamento viene avviato allo stesso modo, attraverso le stesse infrastrutture (SEPA, SWIFT) e arriva con la stessa rapidità.
La differenza consiste nel fatto che ad un IBAN virtuale non corrisponde un conto bancario autonomo. Assolve invece alla funzione di instradare i fondi in entrata verso un conto master. L’istituzione che distribuisce o assegna un Iban virtuale può non coincidere con l’istituzione che detiene il conto master e proprio per questo la normativa UE richiede che l’istituzione del conto master possa ottenere i dati dell’utilizzatore finale del vIBAN dall’emittente entro 5 giorni lavorativi – vedasi art. 3 Reg. UE 2024/1624 sotto riportato testualmente-.
Ecco come funziona il flusso:
- Una piattaforma assegna un IBAN virtuale univoco a ciascun cliente (o categoria di operazioni).
- Il pagatore effettua un bonifico verso quel vIBAN tramite i canali ordinari.
- Il pagamento viene accreditato sul conto di pagamento sottostante – conto master – dell’istituzione finanziaria; il vIBAN consente di identificare a quale cliente/posizione contabile attribuire l’incasso.
- La piattaforma riconcilia automaticamente l’operazione sul cliente corretto, riducendo o eliminando l’abbinamento manuale.
- I fondi restano sul conto sottostante e possono poi essere regolati, convertiti o trasferiti secondo i processi operativi previsti.
Il beneficio del flusso sopra descritto consiste nel fatto che un singolo conto master può supportare migliaia o milioni di IBAN virtuali indirizzabili individualmente. Ciascuno funziona come un punto di incasso distinto con la propria cronologia delle transazioni, mentre la liquidità sottostante rimane consolidata in un’unica posizione.
L’art. 3 del Regolamento UE 2024/1624 dispone testualmente: “3. Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato. L’ente creditizio o l’ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall’ente emittente dell’IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l’identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.”
Inoltre nell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2024/1640 – Bank account registers and electronic data retrieval systems – viene stabilito che gli Stati membri devono istituire meccanismi automatizzati centralizzati – registri centrali o sistemi elettronici centralizzati di recupero dati – che consentano di identificare tempestivamente le persone fisiche o giuridiche che detengono o controllano:
- conti di pagamento, oppure
- conti bancari identificati da un numero di conto bancario internazionale (IBAN), compresi gli IBAN virtuali. (oltre a conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza).
La Direttiva UE 2024/1640 è stata recepita con D. Lgs. 210/2025 solo con riferimento all’art. 74, quindi parecchia strada resta da percorrere per un’implementazione effettiva delle disposizioni europee nei controlli delle autorità italiane di riferimento in materia, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio.
Termini temporali di applicazione del pacchetto antiriciclaggio
1) Termini esatti di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640
Sono indicati nell’articolo 78 (Transposition) della direttiva:
- Termine generale (quasi tutta la direttiva): 10 luglio 2027
- Deroga 1 – Articolo 74: 10 luglio 2025
- Deroga 2 – Articoli 11, 12, 13 e 15: 10 luglio 2026
- Deroga 3 – Articolo 18: 10 luglio 2029
2) Stato “complessivo” del pacchetto AML UE – Anti-Money Laundering – e recepimento in Italia
2.A) Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR):
- È un regolamento: entra nel diritto interno senza recepimento[4].
- È in vigore (dal 2024) ma si applica direttamente dal 10 luglio 2027[5] (con alcune parti rinviate al 10 luglio 2029, es. sul calcio professionistico)
2.B) Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6) – meccanismi nazionali
Italia (ad oggi):
- Risulta adottato il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 che, come dice l’epigrafe, recepisce solo l’articolo 74 (quello con scadenza 10 luglio 2025).
- Non è riscontrabile un recepimento completo della direttiva: le altre scadenze restano 10 luglio 2026 (artt. 11, 12, 13, 15) e 10 luglio 2027 (resto della direttiva), e 10 luglio 2029 (art. 18).
In più, la Commissione UE segnala che è pendente una procedura di infrazione per mancata/tardiva comunicazione delle misure nazionali di recepimento della Direttiva 2024/1640 anche nei confronti dell’Italia (aggiornamento 3 febbraio 2026[6]).
2.C) Regolamento (UE) 2024/1620 – istituzione dell’AMLA
- Ha istituito la nuova autorità europea AMLA con finalità di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- La disciplina è partita nel 2024, ma il regolamento si applica pienamente dal 1 luglio 2025.
2.D) Regolamento (UE) 2023/1113 – Travel Rule trasferimenti fondi e cripto-attività
- Applicazione UE: dal 30 dicembre 2024[7].
- Italia: è stato adottato il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 di adeguamento al Reg. (UE) 2023/1113.
[1] UIF, “Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali“, 12/12/2024.
[2] “What Are Virtual IBANs? The Definitive Guide 2026“, finextra.com, 11/2/2026, J.V. Schaick.
[3] Secondo il n. 26 del Regolamento UE 2024/1624, per “IBAN virtuale” si intende “un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo“.
[4] Ai sensi dell’art. 288 del TFUE e dell’art. 117, co. 1, Cost..
[5] Vedasi art. 90 del Regolamento UE 2024/1624.
[6] “Transposition status – Sixth Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Directive – Article 74 – Monitoring implementation and enforcement of Anti‑Money Laundering and Terrorist Financing Directive VI (2024/1640).”, finance.ec.europa.eu, 3/2/2026.
[7] “Final report on Guidelines on information requirements in relation to transfer of funds and certain crypto-assets trasnfers under Regulation (EU) 2023/1113 – Travel rule Guidelines -, 31/10/2025, eba.europe.eu.


