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Impresa & Finanza

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Imposte e Tasse

Tassazione crypto e stablecoin da 1/1/2026

Paola Portuese

Il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) e aggiorna le regole di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L’Unione europea rafforza lo scambio automatico di informazioni includendo in modo strutturale anche le cripto-attività. L’obiettivo di DAC8 è rendere più efficace il quadro esistente, ampliando:

  • obblighi di registrazione
  • obblighi di reporting
  • cooperazione tra amministrazioni fiscali

Art. 9: adeguata verifica fiscale sulle persone fisiche

L’articolo 9 introduce una procedura di adeguata verifica fiscale per le persone fisiche che utilizzano cripto-attività.

In pratica, i prestatori soggetti a obbligo di comunicazione devono:

  • raccogliere dall’utente un’autocertificazione per determinare la residenza fiscale (anche plurima, se rilevante)
  • verificarne la ragionevolezza incrociandola con le informazioni già disponibili, incluse quelle raccolte per gli obblighi antiriciclaggio

Tempistiche:

  • autocertificazione all’apertura del rapporto
  • per gli utenti già esistenti: acquisizione entro il 1° gennaio 2027

Art. 10: adeguata verifica fiscale sulle entità

L’articolo 10 estende le procedure alle entità che utilizzano cripto-attività (società, enti, organizzazioni), per stabilire se rientrano tra i soggetti per cui scatta l’obbligo di comunicazione.

1) Residenza fiscale dell’entità

Il prestatore deve ottenere un’autocertificazione per determinare la residenza fiscale (anche plurima) e verificarne la coerenza con le informazioni disponibili, incluse quelle antiriciclaggio.

  • autocertificazione all’avvio del rapporto
  • per entità già clienti: entro il 1° gennaio 2027
  • se l’entità dichiara di non avere residenza fiscale, il prestatore usa criteri alternativi (come sede di direzione effettiva o sede principale) per individuare la residenza.

Se l’autocertificazione indica residenza in uno Stato UE o in una giurisdizione non UE qualificata, l’entità viene trattata come utente oggetto di comunicazione, salvo che il prestatore possa ragionevolmente concludere (su base documentale o da fonti affidabili) che si tratti di un soggetto escluso.

2) Persone che esercitano il controllo

Per le entità non escluse, il prestatore deve valutare anche chi esercita il controllo. A meno che l’entità risulti una entità attiva (sulla base di autocertificazione), occorre:

  • identificare i controllanti
  • verificare se tra loro ci sono soggetti oggetto di comunicazione

Anche qui si può fare affidamento sulle informazioni raccolte per le disposizioni antiriciclaggio, integrate da autocertificazioni mirate.

Come per le persone fisiche, se interviene un cambiamento di circostanze che rende le autocertificazioni inattendibili, il prestatore deve aggiornare le informazioni con nuova autocertificazione o documentazione adeguata.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Più dati raccolti alla fonte (intermediari) e più scambio tra Paesi rendono progressivamente meno sostenibile trattare le cripto-attività come un mondo separato dalla fiscalità e dagli standard informativi.

I prestatori di servizi crypto con obbligo di comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo un set molto ampio di dati riferiti:

  • agli utenti oggetto di comunicazione
  • alle entità che hanno controllanti oggetto di comunicazione
  • alle operazioni rilevanti effettuate nel periodo

Effetti pratici per PMI e investitori

  1. Più trasparenza, meno rischio regolatorio nel tempo: regole più chiare e scambio informativo più efficace riducono l’area di incertezza che storicamente pesa sul settore. Questo, nel medio periodo, tende a favorire capitali più pazienti e operatori più strutturati.
  2. Possibile impatto sulla liquidità nel breve: più tracciabilità e adempimenti possono spostare flussi: consolidamento di piattaforme, cambi di modello, riallocazioni di operatività. Nel breve ciò può tradursi in volatilità e riposizionamenti, soprattutto sugli asset più usati come ponte, in primis le stablecoin, per loro natura contante digitale nell’ecosistema crypto.
  3. Stablecoin: ponte tra crypto e finanza reale: le stablecoin sono l’infrastruttura operativa del trading crypto e, proprio per questo, attirano attenzione crescente. DAC8 agisce sul profilo fiscale e informativo; in parallelo, il quadro UE su cripto e stablecoin si sta facendo più definito e prossimo alla finanza tradizionale.

Legge di Bilancio 2026: aliquota 26% solo per alcune stablecoin in euro

Il comma 28 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 introduce un trattamento più favorevole solo per una categoria specifica: i token di moneta elettronica denominati in euro (definizione MiCAR[1]).

L’aliquota al 26% viene mantenuta quindi esclusivamente per:

  • redditi diversi e altri proventi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR derivanti da detenzione, cessione o impiego di questi token;
  • token stabilmente ancorati all’euro e con riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati UE.

In quest’ambito non genera plus/minusvalenza la mera conversione euro ↔ token né il rimborso in euro al valore nominale.

Dal 1/1/2026 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, co. 24, L. 207/2024 sulle plusvalenze ed altri proventi da cripto-attività diversi da quelli sopra citati è pari al 33%.


[1] Il MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation, Regolamento UE 2023/1114) è la normativa europea che crea un quadro unico e armonizzato per: emissione e offerta al pubblico di cripto-attività, ammissione alla negoziazione, servizi crypto svolti dai crypto-asset service providers (CASP, cioè exchange, broker, custodian, ecc.), prevenzione e divieto di abusi di mercato legati alle cripto-attività.